Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta: Dichiarazione dei redditi per il 2024 (modelli REDDITI/2025 e 730/2025) delle persone fisiche
SCADENZE ANNUALI
LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 15.04.2025 MEDIANTE:
- CONSEGNA PRESSO LO STUDIO;
- INVIO TRAMITE EMAIL ALL’INDIRIZZO redditi@studiocommercialistibmgr.it CON INDICAZIONE NELL’OGGETTO DELLA PERSONA A CUI LA DOCUMETAZIONE SI RIFERISCE.
NOVITÀ:
- Ampliamento platea 730: è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:
-redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
-plusvalenze di natura finanziaria (quadro T);
- Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote (fino a €28.000,00 – aliquota 23%; da €28.000,00 a €50.000,00 – aliquota 35%; oltre €50.000,00 – aliquota 43%);
- Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
- Locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- Codice Identificativo Nazionale (CIN): per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve comunicare il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo che va indicato in dichiarazione;
- Lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera: dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro;
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparatie per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- Bonus tredicesima: per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- Trattamento Integrativo: per l’anno 2024 l’agevolazione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- Rimodulazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024;
- Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;
- Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- Opzione Superbonus 2023: per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- Detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;
- IVIE e IVAFE: l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l’aliquota è del 4 per mille annuo;
Detraibilità delle spese con pagamenti tracciati:
Si ricorda che dall’anno 2020 la detrazione delle spese spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
NON SONO DETRAIBILI LE SPESE PAGATE IN CONTANTI, salvo le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici (scontrini farmacia), nonché prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (ticket).
PERTANTO DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE SOLO LE FATTURE CHE RIPORTANO IL METODO DI PAGAMENTO TRACCIATO O DOVRANNO ESSERE FORNITI COPIA DEI BONIFICI E DEGLI ESTRATTI CONTI DI CARTE DI CREDITO, DEBITO O PREPAGATE DA CUI RILEVARE IL PAGAMENTO TRACCIATO DELLE RELATIVE FATTURE.
QUALORA NON VENISSE FORNITA TALE DOCUMENTAZIONE NON SARÀ POSSIBILE PORTARE IN DETRAZIONE LA SPESA (ad eccezione di scontrini farmacia e ticket come anzidetto).
**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli: