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Studio BMGR Crema- Lavoro sportivo – novità con DL 71-2024
Studio BMGR Crema- Lavoro sportivo – novità con DL 71-2024

Lavoro sportivo – novità con DL 71-2024

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta: Lavoro sportivo – novità con DL 71-2024

 

Con la pubblicazione del Decreto Legge 71/2024, sono state introdotte, tra le altre, nuove disposizioni urgenti in materia di sport.
Di seguito riportiamo le principali novità di interesse per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD).


Novità sui volontariati sportivi


L’art. 3 D.L. 71/2024 sostituisce completamente l’art. 29 comma 2 d.lgs. 36/2021 per cui, dal 1° giugno 224, viene abrogata la previgente disposizione che prevedeva la possibilità di rimborsare le spese sostenute in occasione delle trasferte fuori dal comune di residenza del volontario, fino a un massimo di 150 euro mensili, mediante autocertificazione resa dal volontario in merito all’effettività delle spese sostenute. È ora ammessa la possibilità di erogare a ciascun volontario sportivo un rimborso forfettario delle spese sostenute, anche nel proprio comune di residenza, fino ad un massimo di 400 euro mensili, a condizione che l’attività del volontario sia svolta in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute S.p.a. (non sono quindi rimborsabili le spese relative alla partecipazione ad allenamenti o altre attività quotidiane). Le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso dovranno essere individuate con delibera da parte dei citati enti.
L’erogazione dei rimborsi spese forfettari sarà monitorata e tale attività richiederà nuovi adempimenti:

  1. I sodalizi sportivi che erogheranno i suddetti rimborsi dovranno comunicare i nominativi dei percipienti e l’importo corrisposto in apposita sezione del RASD (non ancora implementata), entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo (es. fine ottobre per i rimborsi del trimestre luglio-settembre).
  2. I rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del volontario; tuttavia, tali somme concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità:
  • previdenziale, pari a 5.000,00 euro annui, costituendo base imponibile previdenziale al relativo superamento (art. 35 co. 8-bis del DLgs. 36/2021);
  • fiscale, pari a 15.000,00 euro annui per le imposte dirette e a 85.000,00 euro annui ai fini IRAP (art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021).

Ciò significa che, se un soggetto svolge l’attività come volontario in una ASD e percepisce compensi da lavoratore sportivo in altra ASD (ad es. svolge attività da volontario quale preparatore atletico in una squadra di pallavolo e percepisce compensi sportivi in qualità di istruttore di nuoto in una piscina) i rimborsi spese percepiti in qualità di volontario concorreranno al raggiungimento delle franchigie di esenzione unitamente ai compensi percepiti quale lavoratore sportivo.
Sarà a questo punto necessario, prima di erogare i compensi sportivi, che la società sportiva richieda al percipiente un’autocertificazione relativa non solo ai compensi sportivi percepiti da altri sodalizi, ma anche ad eventuali rimborsi spese forfettari percepiti in qualità di volontario sportivo.
Il limite della franchigia è infatti personale e, come ribadito anche dalla circolare Inps n. 88/2023, opera nel momento in cui viene raggiunto l’importo di 5.000,00 annui quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.
Riepiloghiamo, alla luce dell’ultimo intervento legislativo, le somme di riferimento per il calcolo della franchigia previdenziale:

  • compenso per co.co.co. sportiva, comprese le diarie arbitrali a seguito di designazione;
  • compenso per co.co.co. amministrativo – gestionale;
  • compenso per lavoro autonomo abituale (titolare di p. iva);
  • compenso di lavoro autonomo occasionale;
  • rimborso spese forfettario per prestazioni di volontariato (art. 29, comma 2, del D. Lgs 36/2021 come modificato dal D.L. 71/2024).
 
Novità sui dipendenti pubblici

 

È stata modificata la disciplina delle incompatibilità prevista dall’art. 53 d.lgs. 165/2001 Testo unico del Pubblico Impiego. Dal 1° giugno, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che percepiscono compensi fino a 5.000 euro per attività lavorativa sportiva devono effettuare soltanto una preventiva comunicazione all’amministrazione competente e non è più richiesta l’autorizzazione dell’ufficio pubblico. Oltre la soglia di € 5.000 annui, resta necessaria la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Ai sensi dell’integrato comma 11 dell’art. 53 d.lgs. 163/2001, gli enti sportivi hanno ora un termine di 30 giorni successivi alla fine dell’anno di riferimento per comunicare all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati, rispetto al precedente termine di 15 giorni. Ovvero 30 giorni dalla cessazione dell’incarico sportivo, qualora il rapporto si risolva prima del 31 dicembre.

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it 

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